Art. 269

[1](Art. 28 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

[2]I direttori di istituti di ciechi di cui all'art. 176, i quali al 14 ottobre 1925 esercitavano lodevolmente in detti istituti da almeno sette anni l'ufficio di direttori didattici, saranno riconosciuti idonei a tale ufficio.

[3]Quelli che l'ufficio di direttori didattici non esercitavano da almeno sette anni, dovranno essere coadiuvati da un insegnante fornito del titolo speciale di abilitazione, o provvedersi essi medesimi del titolo suddetto.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art269 · fonte su Normattiva