Art. 27

[1](Art. 25 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]A fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado e' posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica.

[3]All'istruzione religiosa si provvede, nei giorni e nelle ore stabilite a norma del regolamento, per mezzo di insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei a questo ufficio e lo accettino, o di altre persone la cui idoneita' sia riconosciuta dal Regio provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico.

[4]Per l'idoneita' cosi' dei maestri come delle altre persone ad impartire l'istruzione religiosa il Regio provveditore si attiene al conforme parere della competente autorita' ecclesiastica.

[5]Sono esentati dall'istruzione religiosa nella scuola i fanciulli i cui genitori dichiarino di volervi provvedere personalmente.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art27 · fonte su Normattiva