Art. 275

[1](Art. 264 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 2 R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

[2]Fino a contraria disposizione continuano ad aver vigore nella Venezia Tridentina e Giulia e a Zara le norme della cessata monarchia austro-ungarica riguardanti la determinazione e l'applicazione delle penalita' per le violazioni dell'obbligo scolastico, restando tuttavia salva la esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria per quanto concerne ogni esecuzione coercitiva delle penalita' medesime.

[3]Nella procedura, relativa alle dette penalita', ai dirigenti scolastici ed ai Consigli scolastici distrettuali, si intenderanno sostituiti rispettivamente i direttori didattici e gli ispettori scolastici.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art275 · fonte su Normattiva