Art. 276

[1](Art. 33 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

[2]Per il periodo di un quinquennio, a far data dal 1° luglio 1925, il titolo di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio nelle nuove Provincie potra' essere conseguito in speciali corsi di preparazione organizzati da enti morali a cio' autorizzati dal Ministero.

[3]Tali corsi di preparazione avranno una durata non minore di due anni e si svolgeranno per un periodo non minore di tre mesi in ciascun anno di studio.

[4]Essi saranno organizzati come i corsi estivi di cui alla lettera b) dell'art. 39 del presente testo unico, salvo speciali insegnamenti determinati dalle peculiari condizioni linguistiche e di ambiente delle nuove Provincie.

[5]Ai corsi potranno essere ammesse, oltre che le insegnanti elementari regolarmente abilitate e le persone fornite dei titoli di cui all'art. 43, anche le maestre giardiniere abilitate secondo la legislazione del cessato regime e cioe' fornite del titolo conseguito in conformita' delle norme dello statuto di organizzazione degli istituti magistrali, approvato con l'ordinanza ministeriale austro-ungarica 31 luglio 1886, n. 6031 (art. 8, paragrafi 90 a 101).

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art276 · fonte su Normattiva