Art. 3
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[1](Art. 3 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 1 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211).
[2]Il Consiglio scolastico si aduna normalmente due volte al mese.
[3]Esso delibera sull'istituzione, la soppressione e la distribuzione delle scuole classificate, amministra i fondi e le rendite, comunque provenienti, destinati all'istruzione elementare; approva le deliberazioni comunali aventi per obbietto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sulla istruzione elementare nonche' il bilancio preventivo e il conto consuntivo dei patronati scolastici.
[4]Si sostituisce al Comune nei casi di cui all'art. 53.
[5]Da' pareri sui licenziamenti per ragioni didattiche, sulla decadenza e sulla dispensa dall'ufficio, sui trasferimenti per ragioni di servizio, sui ritardi di promozione, sulla idoneita' delle persone chiamate ad impartire l'istruzione religiosa, sulla istituzione dei corsi di lezione di cui al 2° comma dell'art. 31 e sopra tutti gli altri provvedimenti e proposte sui quali il Regio provveditore agli studi reputi opportuno di interpellarlo.
[6]Provvede, inoltre, sopra ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 22 novembre 1935 · versione 0 su Normattiva