Art. 53

[1](Art. 2 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

[2]((Le deliberazioni comunali, aventi per oggetto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementare, non sono esecutive se non sono approvate dal Consiglio scolastico o dal Regio provveditore, secondo le rispettive competenze, ed inoltre dal prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa nei casi in cui tale approvazione sia richiesta dalla legge comunale e provinciale.

[3]Quando l'autorita' comunale non deliberi sulle operazioni fatte obbligatorie dalla legge e dai regolamenti scolastici, oppure deliberi sulle operazioni stesse in modo non rispondente ai fini di legge, si sostituiscono ad essa il Consiglio scolastico o il Regio provveditore, secondo le rispettive competenze, promuovendo, ove occorrano, i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa, ai termini dell'art. 220 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 64 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in riforma della detta legge.

[4]Quando l'urgenza del caso lo richieda, nella ipotesi del presente articolo, il Regio provveditore ha facolta' di deliberare in luogo del Consiglio scolastico, sottoponendogli il relativo provvedimento, per la ratifica, nella sua prima adunanza)).

Testo vigente dal 27 giugno 1930, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art53 · fonte su Normattiva