Art. 31
[1](Art. 29 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]L'istruzione nelle classi superiori alla 5ª comprende, oltre a tutte le materie delle classi 4ª e 5ª, convenientemente approfondite con ampie letture, almeno tre corsi biennali di esercitazioni fra i seguenti: disegno applicato ai lavori; plastica; elementi di disegno per le arti meccaniche; nozioni ed esercizi elementari di apparecchi elettrici di uso domestico; agraria ed esercitazioni agricole; esercizi fondamentali di apprendistato in un'arte manuale; nozioni ed esercizi marinareschi; taglio e cucito; cucina ed esercizi della buona massaia; ricamo; nozioni e pratica di contabilita'.
[3]Possono, a seconda delle esigenze locali, essere istituiti altri corsi di lezione approvati dal Regio provveditore, sentito il Consiglio scolastico.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva