Art. 33
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 272 — Art. 260 e 229, 2° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432
(Art. 260 e 229, 2° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432). A cominciare dall'anno scolastico 1923-24, in tutte le prime classi delle scuole elementari alloglotte l'insegnamento e' impartito in lingua italiana. Nell'anno scolastico 1924-25, anche nelle seconde…
Art. 27 — Art. 25 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432
(Art. 25 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432). A fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado e' posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica. All'istruzione religiosa si provvede, …
Art. 273
(Articolo unico R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 71). Nelle scuole elementari che non siano state ancora trasformate a norma dell'articolo precedente la promozione alla classe superiore non si consegue se non superando una prova di lingua italiana. A tal uopo…
Art. 19
Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie e' impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla…
Art. 39
Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all'insegnamento della lingua francese e dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana. L'insegnamento di alcune materie puo' essere impartito in lingua francese.…
Art. 97 — Art. 86 e 89 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432
(Art. 86 e 89 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432). I militari del Regio esercito in servizio, non provvisti di un certificato dal quale risulti che hanno adempiuto al loro obbligo scolastico, o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta…
urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art33 · fonte su Normattiva