Art. 34
[1](Art. 32 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]L'anno scolastico ha la durata normale di dieci mesi.
[3]Nei Comuni dove gli scolari per bisogni economici abitualmente abbandonano la scuola per una parte dell'anno, i mesi di lezioni possono essere ridotti ad un numero inferiore, purche' il numero delle lezioni sia eguale a quello stabilito per le scuole a corso di dieci mesi.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva