Art. 528Retribuzione supplenze temporanee

La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata ((...)), spetta limitatamente al servizio effettivamente prestato. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell' anno scolastico, il trattamento economico di cui al comma 1 dell' articolo 527 e' corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.

Testo vigente dal 21 novembre 1994, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art528 · fonte su Normattiva