Art. 35

[1](Art. 33 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Il direttore didattico determina all'inizio dell'anno il calendario scolastico e l'orario in rapporto alle speciali esigenze del suo circolo o di speciali zone di esso e lo comunica con sua ordinanza ai maestri dipendenti, dandone notizia al Regio ispettore scolastico.

[3]Questi modifica il calendario e l'orario adottati quando non sia preveduto un numero di giorni di lezioni di almeno 180, comunque distribuite nell'anno scolastico, ovvero il calendario o l'orario gli risultino in contrasto con le esigenze di lavoro della maggior parte delle famiglie interessate.

[4]Se, nel corso dell'anno, per impreviste condizioni di lavoro, sia opportuno utilizzare per le lezioni periodi di vacanza, il maestro ne fa proposta al direttore didattico per la necessaria autorizzazione. In tale materia puo' anche provvedere di ufficio il Regio ispettore, ordinando le opportune modificazioni del calendario scolastico.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art35 · fonte su Normattiva