Art. 37

[1](Art. 35 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]L'istruzione elementare del grado preparatorio e' impartita, secondo le disposizioni dell'art. 28, nella scuola materna.

[3]Il Ministero della pubblica istruzione provvedera' a che gli istituti per l'educazione dell'infanzia, comunque denominati, aperti da enti pubblici, comitati o privati, che non siano ordinati secondo la disposizione dell'art. 28 anzidetto, gradualmente si uniformino alle disposizioni dell'articolo stesso.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art37 · fonte su Normattiva