Art. 38

[1](Art 36 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Nulla e' innovato alle disposizioni di legge relative alla tutela e alla vigilanza sulle istituzioni pubbliche di beneficenza che abbiano il fine diretto o indiretto di provvedere al mantenimento di scuole materne.

[3]Gl'istituti esistenti e non ancora eretti in ente morale, o che potranno sorgere col fine di mantenere scuole materne, debbono essere considerati come enti d'istruzione e di educazione, qualora non ne sia chiesto il giuridico riconoscimento come istituzioni pubbliche di beneficenza.

[4]Tutti gli istituti indistintamente, di qualsiasi natura e denominazione, che mantengono scuole materne, sono sottoposti, per quanto riguarda l'istruzione del grado preparatorio, alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art38 · fonte su Normattiva