Art. 44

[1](Art. 43 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 12 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).

[2]Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e' stanziata annualmente la somma di L. 5,000,000 per l'incremento delle scuole materne.

[3]Fino alla concorrenza di detta somma il Ministero provvede:

[4]1° a mantenere e sussidiare le scuole presso le quali si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio;

[5]2° ad assicurare nel modo migliore con sussidi e contributi il mantenimento e il funzionamento delle scuole materne ed a promuoverne e diffonderne la istituzione.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art44 · fonte su Normattiva