Art. 44
[2]Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e' stanziata annualmente la somma di L. 5,000,000 per l'incremento delle scuole materne.
[3]Fino alla concorrenza di detta somma il Ministero provvede:
[4]1° a mantenere e sussidiare le scuole presso le quali si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio;
[5]2° ad assicurare nel modo migliore con sussidi e contributi il mantenimento e il funzionamento delle scuole materne ed a promuoverne e diffonderne la istituzione.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva