Art. 4
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[1](Art. 4 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 8 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).
[2]Il Consiglio di disciplina e' composto di quattro membri, oltre al presidente, e cioe' di due membri del Consiglio scolastico, di un professore di istituti medi di istruzione governativi e di un direttore didattico comunale o di un insegnante elementare titolare di scuola classificata, secondo che l'incolpato sia un direttore didattico comunale od un insegnante elementare.
[3]I membri del Consiglio di disciplina sono nominati per decreto ministeriale.
[4]Restano in carica per un biennio e sono riconfermabili.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 22 novembre 1935 · versione 0 su Normattiva