Art. 42
[1](Art. 40 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]((Il corso di studi negli istituti di cui all'articolo precedente ha la durata di anni tre.
[3]Vi si insegnano: 1° lingua e letteratura italiana; 2° storia, geografia e cultura fascista; 3° pedagogia; 4° matematica, computisteria e scienze naturali; 5° plastica e disegno; 6° igiene e puericoltura; 7° religione; 8° musica e canto; 9° economia domestica e lavori donneschi. Vi si compie inoltre il tirocinio e vi si tengono conferenze sul tirocinio.
[4]Apposite classi del grado preparatorio, in numero sufficiente per lo svolgimento di un efficace tirocinio, sono annesse a ciascuna delle scuole suddette)). 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 agosto 1933, n. 1286
13Il Regio Decreto 11 agosto 1933, n. 1286 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni sopra indicate si applicheranno alla Regia scuola di metodo Montessori solo se e in quanto siano compatibili con quelle stabilite dal R. decreto 14 gennaio 1929, n. 190".
Testo vigente dal 31 ottobre 1933, tuttora in vigore · versione 15 su Normattiva