Art. 43

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1928 al 31 ottobre 1933. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 41 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Per l'iscrizione alle scuole, di cui all'art. 41 ed alla lettera c) dell'art. 39, e' richiesta la licenza complementare o l'ammissione alla quarta ginnasiale o l'ammissione al corso superiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale ovvero un equipollente titolo di studio.

[3]Per l'iscrizione ai corsi estivi, di cui alla lettera b) dell'art. 39, e' richiesto il diploma di abilitazione allo insegnamento elementare.

Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 31 ottobre 1933 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art43 · fonte su Normattiva