Art. 54

[1](Art. 47, 3° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]L'amministrazione delle scuole dei Comuni ai quali, in applicazione dell'art. 16 della legge 4 giugno 1911, n. 487, fu concessa l'autorizzazione di amministrare direttamente le scuole, e' riassunta dal Provveditorato se l'Amministrazione comunale ha trascurato l'adempimento della legge e dei regolamenti scolastici. In tal caso, il contributo che il Comune deve versare alla tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo seguente, e' liquidato computando a carico del Comune l'ammontare delle spese scolastiche deliberate dal Comune stesso in piu' del contributo precedente, durante il periodo di amministrazione diretta delle scuole.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art54 · fonte su Normattiva