Art. 58
[1](Art. 22 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Le autorita' comunali non sono esonerate dall'obbligo di vigilare sulla scuola, limitatamente pero' alla presenza degli scolari, al loro buon contegno fuori della scuola ed alla assiduita' del maestro.
[3]Le autorita' scolastiche governative debbono prendere nota delle informazioni date dalle autorita' comunali.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva