Art. 21
[1](Art. 9 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).
[2]I Comuni, che amministrano direttamente un numero di scuole elementari non superiore a venti, hanno facolta' di chiedere di essere esonerati dall'obbligo loro imposto di provvedere con proprio personale alla direzione delle scuole. Sulla domanda, sentito il Regio provveditore agli studi, provvede il Ministero, che determina a quale circolo debbano essere aggregate le scuole del Comune richiedente agli effetti della direzione didattica di esse, e fissa la somma che il Comune deve versare annualmente all'Erario a titolo di concorso nelle spese di vigilanza.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva