Art. 59

[1](Art. 49 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Per le scuole amministrate dal Provveditorato il servizio di pagamento degli stipendi, assegni, indennita', e quello per il contributo al Monte pensioni per il personale insegnante e per i concorsi ad enti che mantengono scuole a sgravio vien fatto mediante contabilita' speciali secondo le norme stabilite con apposito regolamento da emanarsi dal ministro della pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze.

[3]Col medesimo regolamento saranno anche date le disposizioni per l'erogazione di tutte le altre spese riguardanti la istruzione elementare.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art59 · fonte su Normattiva