Art. 7
[1](Art. 7 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]L'ufficio di Regio provveditore agli studi si puo' conferire, oltre che per promozione dal ruolo dell'Amministrazione scolastica locale ovvero per trasferimento o per promozione dal ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, anche, a scelta del ministro, a coloro che per dottrina, per esperienza e per autorita' morale, siano riconosciuti particolarmente idonei all'ufficio, fra i presidi e i professori di istituti medi di istruzione governativi, fra i funzionari amministrativi di gruppo A di qualsiasi grado dell'Amministrazione centrale e locale della pubblica istruzione, o fra persone estranee all'Amministrazione dello Stato.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva