Art. 71

[1](Art. 1 [61] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

[2]Le disposizioni di questo paragrafo si applicano anche alle scuole dei Comuni autonomi.

[3]Le scuole non classificate, nel territorio dei Comuni predetti, sono istituite dal Comune e gestite dagli Enti di cultura delegati, i quali per ogni scuola non classificata ricevono dai rispettivi Comuni la quota annua stabilita per ognuna di dette scuole dall'art. 79.

[4]In detta somma pagata dal Comune per ogni scuola non classificata, lo Stato concorre col contributo percentuale di cui all'art. 62.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art71 · fonte su Normattiva