Art. 79
[1](Art. 1 [69] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).
[2]((Per l'esercizio di ogni scuola non classificata gli Enti delegati ricevono una quota di L. 7300 annue pagabili a rate alle seguenti scadenze:
[3]due decimi, al momento dell'ordinanza del Regio provveditore agli studi o della deliberazione del Comune (se trattasi di scuole in territorio di Comune autonomo), con la quale si istituisce o si trasforma una scuola, nell'Anno in cui si prendono i suddetti provvedimenti: al 1° luglio negli anni seguenti;
[4]sei decimi, in tre pagamenti bimestrali a cominciare dal 15 novembre successivo al pagamento della prima rata;
[5]due decimi, dopo che con gli esami finali, risultanti dai relativi registri e verbali trasmessi agli Uffici scolastici regionali e alle Amministrazioni comunali, la scuola risulti regolarmente chiusa.
[6]Qualora una scuola non classificata si chiuda prima del termine dell'anno scolastico o non si apra, l'Ente delegato deve dare immediata denunzia al Regio provveditore, se trattasi di scuola in territorio dipendente dall'Amministrazione scolastica, o al Comune, se trattasi di scuola in territorio di Comune autonomo, e il Ministero, o il Comune, sospendera' per quella scuola il pagamento delle rate successive)).
Testo vigente dal 19 agosto 1928, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva