Art. 80
[1](Art 1 [70] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).
[2]Con decreti del ministro per le finanze, in seguito a richiesta del ministro per la pubblica istruzione, viene trasportato in apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, dagli stanziamenti per l'istruzione elementare, l'ammontare delle quote di cui all'articolo precedente.
[3]Nello stato di previsione e' iscritta annualmente in apposito capitolo la somma di 8 milioni di lire per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 85.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva