Art. 82
[1](Art. 1 [72] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).
[2]Il maestro di scuola non classificata deve essere fornito del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare. Gli e' corrisposta una retribuzione commisurata al numero delle lezioni impartite ed ai risultati didattici conseguiti nella scuola a lui affidata ed e' inscritto, a totale carico dell'ente da cui dipende, al Monte pensioni.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva