Art. 86
[1](Art 1 [75] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).
[2]((L'arredamento e il materiale didattico esistenti nelle scuole che vengono sclassificate si trasferiscono in uso agli Enti delegati, cui spetta l'obbligo della relativa manutenzione, rimanendo a carico di essi la fornitura dell'arredamento e del materiale didattico per le scuole non classificate che non provengono da sclassificazione.
[3]Per le scuole e i corsi per gli adulti provvedono gli stessi Enti con l'eventuale concorso dei Comuni, di proprietari di fondi, opifici, cantieri, ecc. e delle popolazioni interessate)).
Testo vigente dal 19 agosto 1928, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva