Art. 87
[1](Art. 1 [76] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).
[2]((Se la scuola non classificata viene convertita in classificata, l'arredamento ed il materiale didattico, che risultino costituiti con i fondi dell'Ente delegato, sono trasferiti in proprieta' del Comune contro indennizzo)).
Testo vigente dal 19 agosto 1928, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva