Art. 88
[1](Art. 1 [77] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).
[2]Le assegnazioni di fondi per le scuole e per i corsi per adulti, di cui all'art. 85, avvengono mediante apertura di credito a favore dei presidenti degli Enti delegati.
[3]Dette aperture di credito vengono concesse di volta in volta fino al limite massimo di L. 500,000 per ogni Ente delegato, secondo quanto stabiliscono le norme sulla contabilita' generale dello Stato.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva