Art. 90
[1](Art. 80 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Le scuole sussidiate sono aperte da privati, con l'autorizzazione del Regio provveditore agli studi dove non esista alcun'altra scuola e sono mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva