Art. 1 (Approvazione)
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, che da' la facolta' al Governo di compilare e pubblicare il testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato;
[5]Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
[6]Udito il parere del Consiglio di Stato;
[7]Sentito il Consiglio dei Ministri;
[8]Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
[9]Abbiamo decretato e decretiamo:
[10]E' approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze.
[11]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[12]Dato a San Rossore, addi' 30 ottobre 1933 - Anno XII
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG.
[15]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
[16]Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 dicembre 1933 - Anno XII Atti del Governo, registro 342, foglio 51. - MANCINI.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti