Art. 1 (Approvazione)
[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
[2]Vista la legge 6 luglio 1933, n. 947; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo:
[3]E' approvato l'unito testo unico delle leggi sanitarie composto di 394 articoli e otto tabelle allegate, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Interno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 27 luglio 1934 - XII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini.
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 agosto 1934 - Anno XII Atti del Governo, registro 350, foglio 37. - Giagheddu.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva