Art. 1 (Approvazione)

[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Visto l'art. 41, lettera b), della legge 2 gennaio 1910, n. 9;

[4]Udito il parere del Consiglio di Stato;

[5]Sentito il Consiglio dei ministri;

[6]Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per, il tesoro, per l'agricoltura, industria e commercio, per le finanze e per la marina;

[7]Abbiamo decretato e decretiamo:

[8]Articolo Unico,

[9]E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione.

[10]Il testo stesso sara' sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro, dell'agricoltura, industria e commercio, delle finanze e della marina.

[11]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[12]Dato a San Rossore, addi' 11 luglio 1913.

[13]VITTORIO EMANUELE.

[14]Giolitti - Sacchi - Tedesco - Nitti - Facta - Leo - Nardi - Cattolica.

[15]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~approvazione-art1 · fonte su Normattiva