Art. 1 (Approvazione)
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Visto l'art. 41, lettera b), della legge 2 gennaio 1910, n. 9;
[4]Udito il parere del Consiglio di Stato;
[5]Sentito il Consiglio dei ministri;
[6]Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per, il tesoro, per l'agricoltura, industria e commercio, per le finanze e per la marina;
[7]Abbiamo decretato e decretiamo:
[8]Articolo Unico,
[9]E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione.
[10]Il testo stesso sara' sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro, dell'agricoltura, industria e commercio, delle finanze e della marina.
[11]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[12]Dato a San Rossore, addi' 11 luglio 1913.
[13]VITTORIO EMANUELE.
[14]Giolitti - Sacchi - Tedesco - Nitti - Facta - Leo - Nardi - Cattolica.
[15]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva