Art. 15
[1](Art. 13 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; R. decreto 16 maggio 1872, n. 826; R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2 - N. 60).
[2]((L'avvocato generale dello Stato:
[3]determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
[4]presiede e convoca il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il comitato consultivo;
[5]vigila su tutti gli uffici, i servizi e il personale dell'Avvocatura dello Stato e soprintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali;
[6]risolve, sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni;
[7]assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo;
[8]riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta dall'Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni, e segnala anche prontamente le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attivita' di istituto;
[9]fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente attribuiti alla sua competenza, nonche' ogni altro provvedimento riguardante gli uffici ed il personale dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra autorita'.
[10]In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale e' sostituito dal vice avvocato generale con maggiore anzianita' nell'incarico)).
[11]14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 aprile 1979, n. 103
14La L. 3 aprile 1979, n. 103 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 1979.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti