Art. 17
[1](Art. 2 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2 - N. 60).
[2]Gli uffici dell'Avvocatura dello Stato dipendono dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e sono posti, sotto la immediata direzione dell'avvocato generale.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti