Art. 22

[1](Art. 5 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; articoli 4 e 5 R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, articolo 3 decreto 20 novembre 1930, n. 1483 - N. 1804).

[2]Il ruolo, i titoli e i gradi del personale della Avvocatura dello Stato sono stabiliti in conformita' della tabella A allegata al presente testo unico.

[3]Gli stipendi e i relativi aumenti periodici sono determinati in conformita' del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e tabelle relative e delle successive modificazioni.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art22 · fonte su Normattiva