Art. 24
[2]I funzionari dell'Avvocatura dello Stato non possono occupare altri pubblici impieghi, ne' esercitare la mercatura o altra professione, ne', senza l'autorizzazione dell'avvocato generale dello Stato, assumere incarichi retribuiti di qualsiasi genere.
[3]Presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato puo' essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore.
[4]La pratica non da' alcun titolo per l'ammissione nelle carriere dell'Avvocatura dello Stato e non puo' durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per la iscrizione negli albi professionali.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti