Art. 9

[1](Art. 22 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

[2]La incompetenza in rapporto agli articoli 6, primo comma, 7, secondo comma, e 8 puo' essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'autorita' giudiziaria deve pronunciarla anche di ufficio.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art9 · fonte su Normattiva