Art. 9
[1](Art. 22 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).
[2]La incompetenza in rapporto agli articoli 6, primo comma, 7, secondo comma, e 8 puo' essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'autorita' giudiziaria deve pronunciarla anche di ufficio.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti