Art. 34
[2]((Tutti gli avvocati dello Stato sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di eta')).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 2 gennaio 1942, n. 117
4con decorrenza dal 1 gennaio 1942
Il Regio Decreto 2 gennaio 1942, n. 117 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La disposizione contenuta nell'articolo precedente concernente il collocamento a riposo dei vice avvocati dello Stato e' attuata gradualmente, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore del presente decreto, riducendosi progressivamente di un anno per ciascun anno solare l'attuale limite di eta', a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, fermo restando il requisito di quaranta anni di servizio".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti