Art. 37
[1]Gli avvocati distrettuali dello Stato possono essere collocati a disposizione dal Capo del Governo per un termine non eccedente i sei mesi, quando cio' sia richiesto dai bisogni del servizio, sentito l'avvocato generale dello Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
[2]Quando nel termine per cui furono collocati a disposizione non siano richiamati alle loro funzioni, sono collocati in aspettativa per motivi di servizio per un termine non eccedente due anni.
[3]Se non vengano richiamati alle loro funzioni neppure nel termine dell'aspettativa, sono dispensati dal servizio ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione a norma di legge.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti