Art. 46
[2]Le norme dei titoli I e II si applicano anche per gli affari delle Colonie e dei Possedimenti da trattarsi nel territorio del Regno.
[3]Nelle Colonie libiche tutte le controversie fra i privati e la pubblica Amministrazione di competenza della autorita' giudiziaria sono devolute esclusivamente alla cognizione del tribunale civile di Tripoli per la Tripolitania, e del tribunale civile di Bengasi per la Cirenaica.
[4]L'incompetenza in rapporto al comma precedente puo' essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'autorita' giudiziaria deve pronunziarla anche d'ufficio.
[5]L'Amministrazione dello Stato e' citata e istituisce giudizi in persona del Governatore.
[6]Le citazioni, le sentenze ed ogni atto giudiziale devono essere notificati a pena di nullita' da pronunciarsi anche di ufficio presso l'Avvocatura dello Stato in Tripoli per la Tripolitania e nella sede distaccata di Bengasi per la Cirenaica. I ricorsi per cassazione devono essere notificati, egualmente a pena di nullita' da pronunciarsi anche di ufficio, presso l'Avvocatura generale in Roma.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti