Art. 46

[1](Art. 55 R. decreto 25 ottobre 1928, n. 3497 - N. 1043 del 1929; art. 2 R. decreto 9 agosto 1929, n. 1621 - N. 2251).

[2]Le norme dei titoli I e II si applicano anche per gli affari delle Colonie e dei Possedimenti da trattarsi nel territorio del Regno.

[3]Nelle Colonie libiche tutte le controversie fra i privati e la pubblica Amministrazione di competenza della autorita' giudiziaria sono devolute esclusivamente alla cognizione del tribunale civile di Tripoli per la Tripolitania, e del tribunale civile di Bengasi per la Cirenaica.

[4]L'incompetenza in rapporto al comma precedente puo' essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'autorita' giudiziaria deve pronunziarla anche d'ufficio.

[5]L'Amministrazione dello Stato e' citata e istituisce giudizi in persona del Governatore.

[6]Le citazioni, le sentenze ed ogni atto giudiziale devono essere notificati a pena di nullita' da pronunciarsi anche di ufficio presso l'Avvocatura dello Stato in Tripoli per la Tripolitania e nella sede distaccata di Bengasi per la Cirenaica. I ricorsi per cassazione devono essere notificati, egualmente a pena di nullita' da pronunciarsi anche di ufficio, presso l'Avvocatura generale in Roma.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art46 · fonte su Normattiva