Art. 4
[1](Art. 1 quarto e quinto comma R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397 - N. 650, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 - N. 922).
[2]Nelle cause relative al contratto di trasporto innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' rappresentata e difesa dai propri agenti i quali siano muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.
[3]Il direttore generale delle ferrovie dello Stato ha facolta' di richiedere per la trattazione di dette cause l'Avvocatura dello Stato, la quale potra' delegare, per la rappresentanza, i capi stazione od altri agenti amministrativi ferroviari.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti