Art. 4

[1](Art. 1 quarto e quinto comma R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397 - N. 650, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 - N. 922).

[2]Nelle cause relative al contratto di trasporto innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' rappresentata e difesa dai propri agenti i quali siano muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.

[3]Il direttore generale delle ferrovie dello Stato ha facolta' di richiedere per la trattazione di dette cause l'Avvocatura dello Stato, la quale potra' delegare, per la rappresentanza, i capi stazione od altri agenti amministrativi ferroviari.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art4 · fonte su Normattiva