Art. 50Legge 13 aprile 1933, n. 378

Ai funzionari, impiegati ed agenti dell'Avvocatura dello Stato e' vietato di costituire o partecipare ad associazioni del genere di cui all'art. 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art50 · fonte su Normattiva