Art. 50 — Legge 13 aprile 1933, n. 378
Ai funzionari, impiegati ed agenti dell'Avvocatura dello Stato e' vietato di costituire o partecipare ad associazioni del genere di cui all'art. 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti