Art. 51
[1](Art. 24 secondo comma R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).
[2]Ove la Corte di cassazione prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del capo III del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, abbia disposto il rinvio della causa innanzi ad autorita' giudiziaria non competente a norma delle disposizioni medesime, il primo presidente della Corte di cassazione, su richiesta della parte diligente, provvede con ordinanza alla designazione del giudice di rinvio a norma del precedente art. 10.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti