Art. 10
[1](Art. 23 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).
[2]Nei giudizi nei quali e' parte un'Amministrazione dello Stato la Corte di cassazione, nel disporre il rinvio a senso del primo capoverso dell'art. 544 del Codice di procedura civile, rimanda la causa ad altra autorita' giudiziaria con sede in luogo ove ha pure sede un ufficio dell'Avvocatura dello Stato.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti