Art. 60
[1](Art. 9 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855).
[2]Rimane a carico dell'Amministrazione ferroviaria l'annua assegnazione di fondi per la biblioteca ceduta all'Avvocatura dello Stato nella misura fissata all'entrata in vigore del Regio decreto 1° maggio 1925, n. 591.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti