Art. 127
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[1](Art. 7 legge 10 luglio 1930, n. 957).
[2]Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva possono essere promossi ad anzianita' od a scelta, colle stesse norme in vigore per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, senza assegnazione di punti e senza essere assoggettati ad esperimenti, al grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, nel servizio permanente.
[3]Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianita' di servizio o abbiano preso parte alla guerra per la indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, potranno ottenere due promozioni.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 23 gennaio 1934 · versione 0 su Normattiva