Art. 127

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 gennaio 1934 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 7 legge 10 luglio 1930, n. 957).

[2]((Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva possono essere promossi ad anzianita' od a scelta, con le stesse norme in vigore per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, senza assegnazione di punti e senza essere assoggettati ad esperimenti, al grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono in servizio, per almeno un anno; sia come ufficiale in servizio permanente sia come ufficiali delle categorie in congedo, purche' questi ultimi abbiano partecipato, con qualsiasi grado, alla guerra 1915-1918.

[3]Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianita' di servizio o abbiano preso parte alla guerra per la indipendenza d'Italia o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, potranno ottenere due promozioni)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

con decorrenza dal 23 luglio 1930

Il Regio D.L. 21 settembre 1933, n. 1284, convertito con modificazioni dalla L. 28 dicembre 1933, n. 1892, ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che la presente modifica si applica con decorrenza dal 23 luglio 1930.

Testo vigente dal 23 gennaio 1934 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art127 · fonte su Normattiva