Art. 132
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[2]La Commissione centrale chiamata a giudicare gli ufficiali in congedo per la promozione dei generali e' la stessa che e' stabilita per gli ufficiali in servizio permanente effettivo.
[3]Per giudicare dell'idoneita' all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e colonnelli delle categorie in congedo, la Commissione centrale di avanzamento e' sostituita, ad ogni effetto, da una Commissione speciale, la quale si compone: di un ufficiale generale presidente e di altri quattro ufficiali generali, membri, dei quali uno scelto fra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600.
[4]Tale Commissione e' nominata al principio di ogni anno con decreto ministeriale e valgono anche per essa, le norme di cui agli articoli 13, 15, 16 e 17 del presente testo unico.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 24 febbraio 1934 · versione 0 su Normattiva